1. FONTI LEGISLATIVE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale che estero, ĆØ disciplinata dalla L. 27/12/1977 n°1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23.4.1970 ā in quanto applicabile ā nonchĆ© dal Codice del Consumo di cui al D.Lgs n. 206 del 6 settembre 2005 (art.82-100) e successive modificazioni.
2. AUTORIZZAZIONI
Lāorganizzatore e venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, devono essere autorizzati allāesecuzione delle rispettive attivitĆ in base alla normativa amministrativa applicabile.
3. DEFINIZIONI
Ai fini del presente contratto sāintende per:
a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) venditore, il soggetto che vende o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi del seguente art. 4 verso un corrispettivo forfetario;
c) consumatore di pacchetti turistici, lāacquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purchĆ© soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
4. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
La nozione di pacchetto turistico ĆØ la seguente:
I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti ātutto compresoā, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due elementi di seguito indicati, venduti od offerto in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentesi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o allāalloggio (omissis)ā¦ā¦che costituiscano parte significativa del āpacchetto turisticoā (art. 84 Cod. Cons.).
Il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi degli artt. 85 e 86 Cod.Cons.), che ĆØ anche documento per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui allāart. 20 delle presenti Condizioni Generali di Contratto.
5. INFORMAZIONI OBBLIGATORIE-SCHEDA TECNICA
Lāorganizzatore ha lāobbligo di realizzare in catalogo o nel programma fuori catalogo una scheda tecnica. Gli elementi obbligatori da inserire nella scheda tecnica del catalogo o del programma fuori catalogo sono:
ā estremi dellāautorizzazione amministrativa o, se applicabile, la D.I.A. dellāorganizzatore;
ā estremi della polizza assicurativa di responsabilitĆ civile;
ā periodo di validitĆ del catalogo o del programma fuori catalogo;
ā modalitĆ e condizioni di sostituzione del viaggiatore (Art. 89 Cod. Cons.);
ā parametri e criteri di adeguamento del prezzo del viaggio (Art. 90 Cod. Cons.). Lāorganizzatore inoltre informerĆ i passeggeri circa lāidentitĆ del/i vettore/i effettivo/i nei tempi e con le modalitĆ previste dallāart. 11 del Reg. CE 2111/2005.
6. PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrĆ essere redatta su apposito modulo contrattuale, se del caso elettronico, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal consumatore, che ne riceverĆ copia. Lāaccettazione delle prenotazioni si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui lāorganizzatore invierĆ relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al consumatore presso lāagenzia di viaggi venditrice. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione scritta, saranno fornite dallāorganizzatore in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dallāart. 87. comma 2 Cod. Cons. prima dellāinizio del viaggio.
7. PAGAMENTI
La misura dellāacconto, fino a un massimo del 25% del prezzo del pacchetto turistico, da versare allāatto della prenotazione ovvero allāatto della richiesta impegnativa e la data entro cui, prima della partenza, dovrĆ essere effettuato il saldo, risultano dal catalogo, dallāopuscolo o da quanto altro.
Il mancato pagamento delle somme di cui sopra alle date stabilite costituisce la clausola risolutiva espressa tale da determinare, da parte dellāagenzia intermediaria e/o dellāorganizzatore la risoluzione di diritto.
8. PREZZO
Il prezzo del pacchetto turistico ĆØ determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrĆ essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di: ā costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
ā diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti;
ā tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farĆ riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma come riportata nella scheda tecnica del catalogo ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
9. MODIFICA, ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza lāorganizzatore o il venditore che abbia necessitĆ di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dĆ immediato avviso in forma scritta o verbale al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrĆ esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma giĆ pagata o di godere dellāofferta di un pacchetto turistico sostitutivo ai sensi del 2° e 3° comma dellāarticolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando lāannullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo o da casi di forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonchĆ© per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, lāorganizzazione che annulla, (Art. 33 lett.e Cod. Cons.) restituirĆ al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dallāorganizzatore, tramite lāagente di viaggio.
La somma oggetto della restituzione non sarĆ mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dallāart. 10, 4°comma qualora fosse egli ad annullare.
10. RECESSO DEL CONSUMATORE
Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
ā aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
ā modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dallāorganizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.
Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
ā ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dellāeccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
ā alla restituzione della sola parte di prezzo giĆ corrisposta. Tale restituzione dovrĆ essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.
Il consumatore dovrĆ dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto lāavviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto lāavviso di aumento o di modifica, la proposta formulata dallāorganizzatore si intende accettata.
Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati ā indipendentemente dal pagamento dellāacconto di cui allāart. 7 comma 1 āil costo individuale di gestione pratica , la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo o Programma fuori catalogo o viaggio su misura, lāeventuale corrispettivo di coperture assicurative giĆ richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi giĆ resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
11. MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Lāorganizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nellāimpossibilitĆ di fornire qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrĆ predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dallāorganizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovanti e giustificati motivi, lāorganizzatore fornirĆ senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibile alle disponibilitĆ di mezzi e posti, e lo rimborserĆ nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
12. SOSTITUZIONI
Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
lāorganizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalitĆ del cessionario;
il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art.89 Cod.Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
il sostituto rimborsi allāorganizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrĆ quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonchĆ© degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le ulteriori modalitĆ e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.
13. OBBLIGHI DEI CONSUMATORI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale aggiornate alla data di stampa del catalogo relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per lāespatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne lāaggiornamento presso le competenti autoritĆ (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Tecnica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilitĆ per la mancata partenza di uno o più consumatori potrĆ essere imputata al venditore o allāorganizzatore. I consumatori dovranno informare il venditore e lāorganizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dallāitinerario, nonchĆ© dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, lāutilizzabilitĆ oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirĆ (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi allāosservanza delle regole di normale prudenza e di diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggi, a tutte le informazioni fornite loro dallāorganizzatore nonchĆ© ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che lāorganizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati. Il consumatore ĆØ tenuto a fornire allāorganizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per lāesercizio del diritto di surroga di questāultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed ĆØ responsabile verso lāorganizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il consumatore comunicherĆ altresƬ per iscritto allāorganizzatore, allāatto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalitĆ del viaggio, sempre che ne risulti possibile lāattuazione.
Il consumatore ĆØ sempre tenuto ad informare il venditore e lāOrganizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilitĆ , eccā¦) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autoritĆ del paese in cui il servizio ĆØ erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche AutoritĆ dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, lāorganizzatore si riserva la facoltĆ di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.
15. REGIME DI RESPONSABILITAā
Lāorganizzatore risponde dei danni arrecati al consumatore a motivo dellāinadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che lāevento ĆØ derivato dal fatto del consumatore (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da questāultimo nel corso dellāesecuzione dei servizi turistici) o da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere.
Il venditore presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dallāorganizzazione del viaggio, ma ĆØ responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualitĆ di intermediario e comunque nei limiti previsti per tale responsabilitĆ dalle norme vigenti in materia.
16. LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dei danni non può essere in ogni caso superiore ai limiti indicati dagli artt. 94 e 95 del Codice del Consumo.
17. OBBLIGHI DI ASSISTENZA
Lāorganizzatore ĆØ tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. Lāorganizzatore e il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilitĆ (art. 15 e 16 delle presenti Condizioni Generali) qualora la mancata od inesatta esecuzione del contratto ĆØ imputabile al consumatore o ĆØ dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero ĆØ stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
18. RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nellāesecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinchĆ© lāorganizzatore, il suo rappresentante locale o lāaccompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrĆ essere contestato lāinadempimento contrattuale. Il consumatore dovrĆ altresƬ ā a pena di decadenza ā sporgere reclamo mediante lāinvio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, allāorganizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la localitĆ di partenza.
19. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E DI RIMPATRIO
Se non espressamente comprese nel prezzo, ĆØ possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dellāorganizzatore o del venditore speciali polizze assicurative con le spese derivanti dallāannullamento del pacchetto, infortuni e bagagli. SarĆ altresƬ possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti e malattie.
20. FONDO DI GARANZIA
Il Fondo Nazionale di Garanzia (art. 100 Cod. Cons.) istituito a tutela dei consumatori che siano in possesso di contratto, provvede alle seguenti esigenze in caso di insolvenza o di fallimento dichiarato del venditore o dellāorganizzatore:
a) rimborso del prezzo versato
b) rimpatrio nel caso di viaggi allāestero.
Il fondo deve altresƬ fornire unāimmediata disponibilitĆ economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dellāorganizzatore. Le modalitĆ di intervento del Fondo sono stabilite col decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/07/99, n. 349.
ADDENDUM
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI
A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto lāofferta del solo servizio di trasporto, di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art.1, n.3 e n.6; artt. Da 17 a 23; artt. Da 24 a 31, per quanto concerne le previsioni diverse da quelle relative al contratto di organizzazione nonchĆ© dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto.
B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
A tali contratti sono altresƬ applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 4 1° comma; art. 5; art. 7; art.8; art.9; art. 10 1° comma; art. 11; art. 15; art. 17. Lāapplicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi contratti come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc..) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno eccā¦).
Approvate nel settembre 2007 da Assotravel, Assoviaggi, Astoi e Fiavet.
COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA Comunicazione ai sensi dellāart. 16 della L. 269/98: La legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile anche se gli stesi sono commessi allāestero.
Nota informativa ai sensi del DLgs 196/2003:
Ai sensi dellāart. 13 del D. Lgs 30.6.2003 n. 196, Tedi Tour Operator srl comunica ai propri Clienti che: I dati personali (di seguito Dati): sono necessari per la gestione del contratto.
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